1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e dal regolamento è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nella legge finanziaria che sono stabilite anche in base alla previsione di spesa relativa all'attuazione dell'articolo 10, comma 4;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati nonché i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.